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Il fallimento - 3a parte

Il fallimento - 3a parte

Aggiornato il 10/02/2021

liquidazione attivo fallimentare

Gli artt. 105, 106, 107 e 108 ter della legge fallimentare regolamentano le modalità di liquidazione dei beni rinvenibili nel patrimonio dell’imprenditore fallito e individuano i criteri che il Curatore deve seguire per tramutare in denaro i beni del fallimento.

Durante questa fase, il Curatore provvede secondo le modalità e le tempistiche indicate dallo stesso nel programma di liquidazione. In particolare, è disposta la liquidazione dei singoli beni quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

L’art. 107 della legge fallimentare prevede che le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione siano effettuati dal Curatore, sulla base di stime effettuate, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati muniti di requisiti di onorabilità e professionalità, come ad esempio Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati, nonché trasparenza nella vendita.

Quanto previsto per le procedure competitive non si applica per i beni di modesto valore (art. 107, comma 1, legge fallimentare) e nel caso in cui il Curatore preveda nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal Giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili (art. 107, comma 2, legge fallimentare). 

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del Curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.

Al Curatore è conferito un potere discrezionale di sospensione della vendita ove pervenga un’offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.  Egli dovrà comunque procedere ad informare il Giudice delegato degli esiti degli atti di liquidazione attraverso il deposito di tutta la documentazione inerente la vendita, direttamente in Cancelleria.

La vendita può essere sospesa anche dal Giudice delegato, ove ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero quando il prezzo offerto, tenuto conto delle condizioni di mercato, risulti notevolmente inferiore a quello giusto.

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il Giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.


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