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L’asta giudiziaria è un procedimento tipico delle procedure esecutive e concorsuali, mediante il quale si realizza la vendita forzata dei beni di proprietà di un soggetto gravato da debiti insoluti, che sia in grado di soddisfare, in tutto o in parte, i creditori procedenti o intervenuti nel processo.
Un bene viene venduto in asta quando un creditore, munito di titolo esecutivo, si rivolge al Tribunale per ottenere il suo credito, rivalendosi sui beni immobili o mobili di proprietà del debitore.
Qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione del debitore, può partecipare all’asta mediante l’offerta di una somma di denaro per aggiudicarsi la proprietà del bene messo in vendita.
L'iter procedurale della vendita forzata inizia con l'ordinanza di vendita emanata dal giudice nella quale viene previsto un termine tra i 90 e i 120 giorni entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto. Nella stessa ordinanza, vengono stabilite le modalità con le quali deve essere prestata la cauzione e viene fissata, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti.
La vendita all’asta può svolgersi senza incanto o con incanto. La differenza risiede soprattutto nella modalità di partecipazione e aggiudicazione dell’immobile messo all’asta definita dal singolo Tribunale.
Per questo motivo, prima di partecipare all’asta, è importante leggere attentamente i documenti ufficiali della vendita.
La notizia della vendita è contenuta nell’avviso di vendita, il documento redatto dal Professionista incaricato della gestione di una determinata vendita che racchiude le modalità della pubblicità della vendita sul sito internet accreditato dal ministero www.astegiudiziarie.it e le informazioni rilevanti relative al bene, alle tempistiche e modalità di partecipazione all’asta, secondo le prescrizioni contenute nell’ordinanza del Giudice.
L'avviso fissa quelle regole inderogabili di trasparenza e correttezza necessarie per la corretta gestione delle operazioni di vendita anche a salvaguardia della parità fra gli offerenti.
Ulteriori informazioni utili a descrivere le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene (ubicazione, dati catastali, stato dell’immobile, vincoli storici o paesaggistici, presenza di formalità o vincoli gravanti sul bene, regolarità edilizia e urbanistica, valore dell’immobile stimato, tenuto conto dello stato di conservazione e di eventuali vizi da sanare) sono contenute nella perizia di stima, redatta da un esperto stimatore, nominato dal Giudice.
Con la perizia di stima vengono quindi attestate alcune caratteristiche o informazioni che riguardano un immobile, un terreno, una società, o altri tipi di beni in modo da determinare il più probabile valore di mercato.