Accedi o registrati
Oppure
Accedi
In conformità alle disposizioni della misura emessa dal Garante per la protezione dei dati personali il 7 febbraio 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008), il professionista responsabile della conformità pubblicitaria deve trasmettere la documentazione, previa rimozione delle informazioni personali del debitore e di qualsiasi altro dato personale che potrebbe rivelare l’identità del debitore o di terze parti non pertinenti e non rilevanti, al fine di consentirne un legittimo utilizzo a scopo di pubblicazione. In particolare, la documentazione non deve includere il nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data di morte, luogo e data di matrimonio e/o divorzio, residenza, domicilio, numero di identificazione fiscale, etnia, religione, orientamento sessuale e politico per le persone fisiche; e la denominazione sociale, l’indirizzo, il numero di identificazione fiscale, il numero di partita IVA, il rappresentante legale o amministratore per le persone giuridiche) dei seguenti soggetti:
Per quanto riguarda le fotografie, si consiglia di evitare che contengano riferimenti espliciti e diretti a persone o beni mobili da cui si possa determinare l’identità esatta della parte esecutata (targhe, fotografie, ecc.). È inoltre consigliabile evitare l’invio di immagini panoramiche dei beni sequestrati, al fine di assicurare che solo il bene sequestrato sia inquadrato ed evitare confusione con proprietà di terzi. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il testo completo della misura, disponibile anche su internet alla seguente pagina: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1490838