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Pubblicato il 02/04/2019
Decreto ingiuntivo: è il provvedimento attraverso il quale il Giudice, su richiesta del creditore, il cui credito sia fondato su prova scritta, ingiunge al debitore di saldare il proprio debito entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo che entro lo stesso termine potrà proporre opposizione e che, nel caso contrario, si procederà ad esecuzione forzata.
I requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo sono indicati dall'art. 633 del Codice di Procedura Civile (condizioni di ammissibilità):
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata
La notificazione va effettuata entro 60 giorni dalla sua emissione, altrimenti diventa inefficace.
Il debitore ha la facoltà di opporsi al decreto, mediante atto di citazione all'ufficio giudiziario del Giudice che ha emesso il decreto, entro 40 giorni dalla notifica dello stesso.
Atto di precetto: è un'intimazione formale ad adempiere l'obbligo indicato, nel termine di dieci giorni, con l'avvertimento che, se il debitore non provvederà, si procederà ad esecuzione forzata.
Con l'atto di precetto il creditore concede quindi al debitore l'ultima possibilità per adempiere.
L’atto di precetto è un atto formale e recettizio, e come tale deve essere notificato dall'Ufficiale Giudiziario (o dal postino, nella tradizionale busta verde degli atti giudiziari). È obbligatorio indicare che il debitore, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un Professionista nominato dal Giudice, può concludere un accordo di composizione della crisi o proporre un piano consumatore a creditore, per porre rimedio alla situazione debitoria.
Atto di pignoramento: consiste in un'ingiunzione con cui l'ufficiale giudiziario intima al debitore di astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni pignorati ed i loro frutti.
Esso deve contenere l'invito al debitore a dichiarare la residenza o eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario dove ha sede il Giudice dell'esecuzione e l'avvertimento della facoltà per il debitore di chiedere la conversione del pignoramento (sostituendo alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese).
L’atto di pignoramento va trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio. Dopo la trascrizione l’ufficiale giudiziario deve depositare presso la Cancelleria del Tribunale l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione. A quel punto il creditore ha 10 giorni di tempo per depositare il titolo esecutivo ed il precetto, ed entro altri 45 giorni deve chiedere l’istanza di vendita dei beni pignorati. Una volta ricevuta l’istanza, il Giudice dell’esecuzione fissa la data dell’udienza per l’audizione delle parti (debitore e creditore), e in sede di udienza deciderà le modalità di vendita dei beni sottoposti a pignoramento.
Se il creditore non richiede la vendita entro 45 giorni, il Giudice dichiara l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento.