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Acquistare usufruendo dei benefici “prima casa”

Acquistare usufruendo dei benefici “prima casa”

Aggiornato il 20/05/2022

acquistare benefici prima casa

Quando si acquista un immobile, le imposte da pagare variano in base a diversi fattori e anche alla “natura” del venditore: se il venditore è un’impresa esente da IVA o se il venditore è un privato, l’acquirente pagherà l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale. Se il venditore è un’impresa soggetta ad IVA, l’acquirente pagherà anche l’IVA sulla base dell’imponibile costituito dal prezzo di cessione. Le imposte sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.

Le imposte da pagare sono minori quando l’acquirente gode dei benefici “prima casa”, ovvero:

L’abitazione che si vuole comprare deve appartenere alle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni civili), A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (villini) e A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Pertanto, l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

L’abitazione deve trovarsi nel comune in cui l’acquirente risiede o svolge la sua attività lavorativa. Le detrazioni vengono concesse anche nel caso in cui l’acquirente trasferisca la residenza nel comune entro 18 mesi dall’acquisto. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.

L’acquirente non deve possedere altre abitazioni nello stesso comune in cui vuole acquistare la prima casa. 

L’acquirente non deve possedere altri immobili su tutto il territorio nazionale acquistati con l’agevolazione “prima casa”, oppure può esser già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione, però, che la casa precedentemente acquistata sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

Come si è detto, le agevolazioni variano a seconda che il venditore sia un privato o un’impresa:

Se il venditore è un privato o un’impresa non soggetta a IVA:

o imposta di registro proporzionale nella misura del 2% del valore catastale dell’immobile 

o imposta ipotecaria fissa di 50 euro

o imposta catastale fissa di 50 euro

Se il venditore è un’impresa soggetta a IVA:

o Iva ridotta al 4% 

o imposta di registro fissa di 200 euro

o imposta ipotecaria fissa di 200 euro

o imposta catastale fissa di 200 euro

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