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Pubblicato il 08/02/2022
Il decreto di trasferimento è il provvedimento giudiziale con il quale il Giudice dell’esecuzione trasferisce in favore dell’aggiudicatario la proprietà del bene immobile oggetto di aggiudicazione, ed equivale al rogito notarile nelle compravendite immobiliari private. Con il decreto di trasferimento il Giudice, oltre a trasferire la proprietà del bene oggetto di aggiudicazione, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie e ingiunge al debitore o a chiunque occupi il bene senza titolo opponibile alla procedura, di rilasciare libero l’immobile venduto.
Quindi, per espressa previsione normativa, il Giudice, con la pronuncia del decreto, ordina la cancellazione dei gravami, al fine di rendere facilmente trasferibili gli immobili acquistati nelle procedure esecutive immobiliari. L’ordine di cancellazione dette formalità pregiudizievoli dovrà essere rivolto al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari territorialmente competente, previa consegna del decreto di trasferimento.
Nell’ordine dovrà essere formulata una sistematica elencazione delle formalità pregiudizievoli di cui si richiede la cancellazione, con l’esatta indicazione del tipo di formalità, del luogo di iscrizione e/o trascrizione, della data in cui essa è avvenuta, del numero di registro della formalità di riferimento. Qualora il Giudice dell’Esecuzione abbia omesso o errato l’indicazione di una formalità da cancellare, sarà necessario un provvedimento di integrazione o di rettifica del decreto emesso.
Le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene e cancellabili con il decreto di trasferimento, sono:
• le trascrizioni dei pignoramenti;
• le iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento;
• le trascrizioni di sequestri conservativi anche successive alla trascrizione del pignoramento.
L’art. 591 bis del Codice di Procedura Civile stabilisce che le spese dovute per la cancellazione dei gravami devono, di norma, essere poste a carico della procedura.