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Aggiornato il 24/01/2022
Acquistare un immobile, prevede alcune imposte da pagare, che cambiano anche in base alla “natura” del venditore: quando il venditore è un’impresa esente da IVA o un privato, l’acquirente pagherà l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale. Quando invece il venditore è un’impresa soggetta ad IVA, l’acquirente pagherà anche l’IVA sulla base dell’imponibile costituito dal prezzo di cessione. Le imposte dovute dall’acquirente sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.
Le imposte da pagare diminuiscono quando l’acquirente gode dei benefici “prima casa”. I benefici “prima casa” prevedono alcuni requisiti:
• l’acquirente non deve avere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, dovrà venderlo entro un anno dal nuovo acquisto;
• l’immobile deve essere nello stesso Comune di residenza dell’acquirente (o dove l’acquirente intenda trasferire la residenza nel giro di 18 mesi)
• l’immobile può essere ubicato anche nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (lavorativa, sportiva, di studio o di volontariato);
• l’immobile non deve essere di tipo A1 (signorile), A8 (ville), A9 (castelli o edifici prestigiosi o storici).
La compravendita di immobili tramite asta segue le stesse regole della compravendita privata. Pertanto, nel caso di acquisto di abitazione principale, l’aggiudicatario potrà chiedere le agevolazioni "prima casa" e pagare un’imposta di registro, o Iva, ridotte, a condizione che la volontà di usufruirne sia espressa già in sede di asta o meglio al termine della stessa.
L’acquirente deve dichiarare di avvalersi delle agevolazioni fiscali contestualmente all’istanza di partecipazione all’asta giudiziaria. Se la dichiarazione non viene resa contestualmente si potrà presentare con un atto integrativo successivamente, fino alla emissione del decreto di trasferimento da parte del Tribunale.
Tuttavia, l'stanza non avrà alcun valore e il bonus prima casa non potrà essere accordato se la dichiarazione avverrà dopo la registrazione del decreto di trasferimento presso l’Agenzia delle Entrate. Quindi, per poter usufruire dei benefici “prima casa” quando si compra casa all'asta, requisito essenziale è che la richiesta di avvalersi del beneficio venga effettuata presso l’Agenzia delle Entrate, prima della registrazione del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale.