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Pubblicato il 05/07/2021
Acquistare automezzi all’asta giudiziaria è semplice e spesso conveniente. Si trovano automezzi di tutti i tipi, a vari prezzi e in svariate condizioni, dai mezzi nuovi o in ottimo stato a quelli vecchi o in cattivo stato.
Chiunque può partecipare alle aste giudiziarie, cercando di aggiudicarsi l’automezzo di proprio interesse.
Una volta individuato il bene che corrisponde a ciò che si cerca, è necessario consultare attentamente tutta la documentazione ufficiale allegata alla scheda del bene: l’avviso e la perizia sono i documenti da leggere con attenzione, poiché in essi sono contenute tutte le informazioni utili sull’oggetto di vendita e tutte le modalità per partecipare all’asta.
L’asta può tenersi in maniera tradizionale o telematica, per cui l’offerta sarà rispettivamente cartacea (da presentare nel luogo e nei giorni indicati nell’avviso di vendita), o digitale (tramite l’apposito form accessibile dalla scheda del bene).
Per partecipare a qualsiasi asta, anche online, è obbligatorio il versamento di una cauzione, che viene restituita se non ci si aggiudica l’asta. Una volta vinta la gara, se non si paga il prezzo di aggiudicazione, si perde l’intera cauzione e si decade dalla posizione di aggiudicatario.
Prima di partecipare all’asta è consigliabile contattare il Custode giudiziario e vedere l’automezzo scelto, facendosi un’idea delle condizioni, per poi decidere se vale la pena procedere.
Il vincitore della asta, una volta versato il saldo prezzo, può intestarsi il veicolo acquistato effettuando il passaggio di proprietà secondo la normale prassi. L’atto di vendita è sostituito dal verbale di aggiudicazione all’asta, in originale o in copia conforme e marca da bollo.
Se il veicolo è sprovvisto del libretto di circolazione o del Certificato di Proprietà, è possibile chiedere al PRA un duplicato presentando la dichiarazione di mancanza dei documenti, esplicitata sul verbale dell’asta.
È possibile che l’auto sia stata sequestrata a seguito di un pignoramento e su di essa gravi un fermo amministrativo. Per la cancellazione del fermo è necessario che sul verbale ci sia un’apposita ordinanza di purgazione apposta dal Giudice.