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Pubblicato il 15/04/2021
Quando il Giudice ordina la vendita con incanto, emette l’ordinanza di vendita stabilendo:
1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
2) il prezzo base dell'incanto;
3) il giorno e l'ora dell'incanto;
4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria;
5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta;
6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
7) il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.
Nella vendita con incanto è richiesta la presentazione di una domanda di partecipazione in busta chiusa.
L’asta può svolgersi in modalità telematica o tradizionale.
Nel caso di più partecipanti, si svolgerà una gara con rilanci minimi prestabiliti ed all'esito del rilancio più alto il giudice dichiarerà l'aggiudicazione. L’aggiudicazione che segue l’asta con incanto è sempre provvisoria, perché la disciplina prevede che possano essere presentate offerte superiori di un quinto al prezzo raggiunto nell’incanto entro 10 giorni dall’aggiudicazione provvisoria.
Si possono verificare due casi:
1. c’è un’offerta in aumento: verrà riaperta una gara, con prezzo di partenza fissato a partire dalla nuova offerta più alta, della quale verrà dato avviso all’aggiudicatario ed ai precedenti offerenti
2. non ci sono offerte in aumento: l’aggiudicazione diverrà definitiva, e l’aggiudicatario provvederà a versare il saldo prezzo nei tempi e nei modi previsti.
La particolarità dell’asta con incanto rispetto a quella senza incanto risiede quindi proprio nella fase finale dell’asta, ovvero l’aggiudicazione.