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Il fallimento - 4a parte

Il fallimento - 4a parte

Aggiornato il 19/02/2021

ripartizione attivo

La ripartizione dell’attivo rappresenta quella fase della procedura fallimentare in cui si esegue la suddivisione tra i creditori, il cui credito sia stato ammesso al passivo, di quanto conseguito attraverso la liquidazione dei beni del fallito.

Nella previsione legislativa, la ripartizione dell’attivo avviene mediante ripartizioni parziali per poi pervenire, alla fine della procedura fallimentare, al riparto finale. Tutte le ripartizioni sono rette dalle stesse regole.

L’art. 110 della Legge Fallimentare prevede che il Curatore, ogni quattro mesi dalla data del decreto che dichiara l’esecutività dello stato passivo (o nel diverso termine stabilito dal Giudice delegato), presenti un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle stesse al Giudice delegato, previa effettuazione degli accantonamenti previsti dalla legge (art. 113 L.F.).

Il Giudice delegato ordina il deposito in Cancelleria del progetto di ripartizione, disponendo che venga data comunicazione a tutti i creditori (compresi quelli per i quali è pendente un giudizio ex. art. 98) mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.

I creditori, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, possono proporre reclamo al Giudice delegato contro il progetto di riparto. Decorso tale termine, il Curatore chiede al Giudice delegato l’esecutività del piano di riparto, depositando in Cancelleria il mandato di pagamento con gli importi da ripartire e le prove che i creditori hanno ricevuto le comunicazioni. 

Il Curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal Giudice delegato, procedendo secondo modalità specifiche, in base alla natura del credito (prededucibile, privilegiato, chirografario) e tenendo conto delle cessioni di crediti e delle surroghe nel frattempo eventualmente intervenute (art. 115, comma 2, L.F.).

Dichiarato esecutivo il riparto, il Curatore, a norma del primo comma dell'art. 115, provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal Giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.

I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione. Parimenti, i creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

Quanto ai creditori tardivi, poiché il fallimento è una procedura progressiva di soddisfazione dei creditori, essi potranno essere soddisfatti solo nei limiti della disponibilità residua. I creditori tardivi concorreranno sulle ripartizioni anteriori alla loro ammissione sole se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.

Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, il Curatore presenta al Giudice delegato l’esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura. Il Giudice ne ordina il deposito in Cancelleria e fissa l'udienza, che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. Il Curatore è tenuto a dare comunicazione ai creditori sia dell'avvenuto deposito che della fissazione dell'udienza. In sede di udienza, in assenza di contestazioni o se su queste viene raggiunto un accordo, il Giudice approva il rendiconto del Curatore con apposito decreto. 

Approvato il rendiconto e liquidato il compenso del Curatore, il Giudice delegato, sentite le proposte del Curatore, ordina il riparto finale.


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