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Pubblicato il 12/01/2021
Nel corso della sua attività, l'imprenditore può trovarsi in una particolare condizione di crisi economico-finanziaria che gli impedisce di poter far fronte al pagamento dei debiti, e che viene definita “stato di insolvenza”. Alla sua impossibilità di adempiere alle obbligazioni che ha contratto consegue il diritto dei creditori ad essere soddisfatti nei loro crediti.
Le procedure concorsuali sono una serie di procedure (come il fallimento, il concordato preventivo e il concordato fallimentare) volte a dare una soluzione allo stato di crisi di un'impresa commerciale, attraverso la regolamentazione dei rapporti con i creditori.
La procedura concorsuale è destinata a soddisfare tutti i creditori insinuati nella procedura, attribuendo a ciascuno, in maniera proporzionale, una parte del ricavato dalla vendita dei beni del debitore, avendo questi diritto per qualsiasi ragione (ad esempio: la restituzione di un prestito, il mancato pagamento di una fattura, il risarcimento di un danno, la non avvenuta retribuzione da lavoro dipendente…).
La recente crisi economica ha visto diversi interventi del legislatore sulle procedure concorsuali, con la finalità di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di rimanere operative sul mercato, evitando il fallimento. In particolare, una riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, contenuta nel decreto legislativo n. 14 del 2019, si muove proprio in questa direzione. L'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, è stata recentemente differita al 1° settembre 2021 dal decreto-legge n. 23 del 2020.
Le procedure concorsuali si possono differenziare in base al loro scopo (conservazione dell’impresa o liquidazione dei suoi beni), alle modalità con cui si intende perseguirlo (definizione di un accordo con i creditori o di una procedura determinata dal debitore) e alle dimensioni e tipologia dell’impresa in crisi.
Le principali procedure concorsuali sono:
• il fallimento: la procedura concorsuale, disposta dall’autorità giudiziaria, con la quale si realizza la liquidazione del patrimonio del debitore insolvente allo scopo di dividere il ricavato fra tutti i creditori
• il concordato preventivo: consiste in un accordo tra l’imprenditore e i suoi creditori, concluso sotto il controllo e con l’approvazione del Tribunale, attraverso il quale il primo può superare un momento di crisi dell’impresa, evitando nel contempo la dichiarazione di fallimento. In sostanza, tramite il concordato preventivo, il debitore conviene con i creditori le modalità attraverso le quali egli pagherà i propri debiti attraverso la predisposizione di un piano che deve essere approvato dai creditori medesimi
• la liquidazione coatta amministrativa: procedura concorsuale a carattere amministrativo, nel senso che la liquidazione dell’impresa è attuata da organi amministrativi e non da organi giudiziari. Si tratta di una procedura che si applica a una serie di imprese indicate da leggi speciali (istituti di credito, imprese bancarie, imprese assicurative, società cooperative etc.) le quali, anche se in misura e secondo modalità diverse, sono tutte assoggettate ad un’attività di vigilanza da parte della pubblica amministrazione, giustificata dalla particolare importanza collettiva che riveste l’attività da esse svolta
• l'amministrazione straordinaria: è prevista per le imprese di dimensioni particolarmente rilevanti e ha come scopo principale, oltre al soddisfacimento dei creditori, quello di conservare il complesso produttivo al fine di ripristinare il patrimonio e salvaguardare i posti di lavoro.