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L'aggiudicazione

L'aggiudicazione

Aggiornato il 12/01/2022

aggiudicazione asta

Nel corso delle operazioni di vendita il Professionista delegato alla vendita redige il verbale d’asta che, in caso di esito positivo dell’asta, conterrà i riferimenti relativi anche all’aggiudicatario dell’immobile.

Il verbale deve contenere: 

- la data e l’ora dell’asta con l’indicazione dei presenti

- l’indicazione del numero di buste depositate

- nel caso di più offerte e in presenza di rilanci, il dettaglio dei rilanci effettuati

- nel caso di esito positivo della vendita, l’anagrafica completa dell’aggiudicatario nonché il riferimento alla dichiarazione dell’aggiudicatario di voler avvalersi dei benefici fiscali per l’acquisto dell’immobile oggetto d’asta

- il termine per effettuare il saldo prezzo

Nel caso di esito positivo dell’asta il verbale, oltre ad essere sottoscritto dal Professionista delegato, deve essere firmato anche dall’aggiudicatario. 

A seguito dell'aggiudicazione del bene, il professionista delegato invierà quindi una comunicazione all'aggiudicatario, con la quale indicherà:

• il prezzo di aggiudicazione

• la cauzione versata

• l'importo da versare per portare alla firma del Giudice dell'Esecuzione il decreto di trasferimento, comprensivo di saldo prezzo, imposte di registro, ipotecaria e catastale ed eventualmente IVA, le ulteriori spese a carico dell'aggiudicatario, la quota di compenso a carico dell'aggiudicatario relativo alla fase di trasferimento della proprietà

• il termine per il versamento

• l'Istituto di Credito, l'intestazione del conto corrente, il numero di conto e IBAN ove effettuare il versamento.

L’aggiudicatario definitivo di un immobile all’asta deve versare il saldo del prezzo entro il termine perentorio stabilito nell’ordinanza di vendita. Non disponendo della liquidità necessaria all’acquisto è possibile ricorrere ad un mutuo

Nel caso in cui l’aggiudicatario non proceda al versamento del prezzo, si avrà l’inadempienza dell’aggiudicatario. L’inadempienza è disciplinata dall’art. 587 del Codice di Procedura Civile,  secondo cui il Giudice dell’esecuzione dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. 

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