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Pubblicato il 03/11/2020
In sede di udienza tra le parti, il Giudice emette l’ordinanza di vendita, ovvero il documento che stabilisce il dettaglio delle regole della fase liquidatoria della procedura di esecuzione immobiliare.
Il Giudice dell’esecuzione affida poi ad un professionista delegato il compito di procedere alla vendita del bene pignorato ed alla effettuazione delle operazioni successive, eventualmente fino alla distribuzione del ricavato.
Proprio basandosi sulle indicazioni contenute nell’ordinanza, il professionista delegato provvede a redigere l’avviso di vendita, che, una volta pubblicato, permette al pubblico di conoscere le informazioni essenziali per poter partecipare all’asta.
Nell’avviso di vendita si possono distinguere essenzialmente tre parti:
1) descrizione dell’immobile pignorato corredata dalle informazioni relative alla legittimità urbanistica dell’immobile, allo stato di occupazione, ed ogni altro dato giuridicamente rilevante
2) condizioni economiche della vendita
3) modalità di partecipazione alla vendita
Mentre le condizioni economiche della vendita e le modalità di partecipazione sono estrapolate, come si è detto, dall’ordinanza del Giudice, la descrizione dell’immobile viene dedotta dalla perizia di stima, ovvero il documento redatto da un esperto estimatore, il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) nominato dal Giudice, che riporta le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene. I principali elementi indicati in una perizia sono:
• il valore del bene, con riferimento alle condizioni del mercato immobiliare locale
• l’identificazione catastale
• la planimetria
• le condizioni di fatto, lo stato di manutenzione, la descrizione dettagliata di eventuali problematiche inerenti il bene (ad esempio opere abusive), loro sanabilità e relativi costi
• vincoli, servitù, esistenza di debiti verso il condominio e loro entità
• lo stato di possesso del bene