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Aggiornato il 20/10/2020
Dopo l’iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento, il creditore ha 45 giorni per presentare l’istanza di vendita dei beni pignorati. Una volta ricevuta l’istanza, il Giudice dell’esecuzione fissa la data dell’udienza per l’audizione delle parti (debitore e creditore), e in sede di udienza deciderà la modalità di vendita dei beni sottoposti a pignoramento.
Il Giudice dell’Esecuzione nomina un esperto, incaricandolo di redigere la stima dell’immobile sottoposto a pignoramento. Concluse le operazioni di stima, l’esperto deve inviare una copia della relazione ai creditori e al debitore. A loro volta, i creditori, almeno quindici giorni prima dell’udienza, possono depositare note alla relazione, chiedendo la partecipazione dell’esperto all’udienza affinché fornisca i chiarimenti necessari.
Il Giudice sente le parti e, dopo aver ricevuto la stima che attesti il valore effettivo dell’immobile sul mercato, procede con l’applicazione delle disposizioni di vendita:
• provvede a fissare un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto
• stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, la suddivisione in uno o più lotti, il prezzo base, l’offerta minima, le modalità del deposito, fissando al giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione offerta, l'udienza per la deliberazione sulle offerte e per l’eventuale gara tra gli offerenti
• stabilisce poi, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche
All’udienza di comparizione le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, nonché opporsi agli atti esecutivi, se non sono già decaduti i termini per farlo. Se ci sono opposizioni, il Tribunale decide con sentenza e il Giudice dell’esecuzione disporrà poi la vendita con ordinanza; se non ci sono opposizioni, il Giudice pronuncia l’ordinanza di vendita, stabilendone modalità di esecuzione e tempi, e delega le operazioni di vendita ad un professionista (avvocato, notaio, commercialista), indicando il luogo della vendita ed il termine per il loro svolgimento e le modalità della pubblicità.