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Pubblicato il 21/09/2020
La procedura di esecuzione immobiliare inizia quando, a seguito del mancato pagamento da parte del debitore, il creditore si rivolge al Tribunale di competenza per ottenere il suo credito, rivalendosi sui beni immobili di proprietà del debitore.
A dare il via all’esecuzione immobiliare è sempre il mancato pagamento di un debito.
Il creditore, per dare inizio alla procedura, deve rivolgersi al Giudice competente per ottenere il decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo è lo strumento giuridico per eccellenza (previsto dall’ordinamento giuridico italiano) per il recupero giudiziale dei crediti, disciplinato agli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile. La funzione del decreto è quella di fare ottenere al creditore, previa consegna di prova scritta del proprio credito, un provvedimento per procedere ad esecuzione forzata sui beni del debitore.
In sostanza, il decreto ingiunge (da qui l’aggettivo “ingiuntivo”) al debitore di adempiere l’obbligazione di pagamento o di consegna entro quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo che entro il medesimo termine può proporre opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.
Il decreto ingiuntivo viene notificato al debitore dall’ufficiale giudiziario (a meno che il luogo dove debba essere eseguita non rientri nella competenza territoriale dell'ufficiale, ovvero il legale richieda la notifica per posta a mezzo di raccomandata a/r) entro 60 giorni del deposito del decreto in cancelleria
Il debitore può provvedere a saldare il suo debito oppure presentare opposizione nei termini previsti dallo stesso decreto, ovvero 40 giorni dalla data di notifica; trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.