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Aggiornato il 03/03/2021
A seguito dell’aggiudicazione di un immobile, avvenuto il versamento del prezzo, comprensivo delle spese e imposte, il Professionista predispone la bozza del decreto di trasferimento e la trasmette, assieme al fascicolo, al Giudice dell'Esecuzione per la sottoscrizione. Il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo a favore dell’acquirente che, divenuto titolare del diritto trasferito, può avvalersi del provvedimento per ottenere la disponibilità materiale dell’immobile.
Il Professionista provvede poi alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal Giudice.
Il decreto di trasferimento contiene, ex art. 586, comma 1, c.p.c. l’ordine di cancellare le trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie anche successive alla trascrizione del pignoramento. In questo modo si rendono facilmente trasferibili gli immobili acquistati in asta, senza lasciarli onerati da gravami che, seppur inefficaci in quanto iscritti e trascritti dopo il pignoramento, limitavano il trasferimento dei beni immobili.
In sintesi, le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene e cancellabili con il decreto di trasferimento, sono: le trascrizioni dei pignoramenti; le iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento; le trascrizioni di sequestri conservativi anche successive alla trascrizione del pignoramento. La domanda giudiziale non può invece essere cancellata.