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Pubblicato il 12/05/2020
Quando si acquista un immobile, le imposte da pagare dipendono da diversi fattori e cambiano anche in base alla “natura” del venditore: se il venditore è un’impresa esente da IVA o se il venditore è un privato, l’acquirente pagherà l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale. Se il venditore è un’impresa soggetta ad IVA, l’acquirente pagherà anche l’IVA sulla base dell’imponibile costituito dal prezzo di cessione. Le imposte sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.
Le imposte da pagare sono minori quando l’acquirente gode dei benefici “prima casa”, ovvero l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, dovrà venderlo entro un anno dal nuovo acquisto; l’immobile deve inoltre essere nello stesso Comune di residenza dell’acquirente (o dove l’acquirente intenda trasferire la residenza nel giro di 18 mesi) e non deve essere di tipo A1 (signorile), A8 (ville), A9 (castelli o edifici prestigiosi o storici). I benefici “prima casa” non spettano quando si acquista un’abitazione ubicata nello stesso Comune in cui si è già titolare di altro immobile acquistato senza usufruire dei benefici.
La compravendita di immobili tramite asta segue la stessa procedura. Pertanto, nel caso di acquisto di abitazione principale, l’aggiudicatario potrà chiedere le agevolazioni prima casa e pagare un’imposta di registro, o Iva, ridotte, a condizione che la volontà di usufruirne sia tempestivamente espressa già in sede di asta o meglio al termine della stessa.
L’acquirente deve dichiarare di avvalersi delle agevolazioni fiscali contestualmente all’istanza di partecipazione all’asta giudiziaria. Se la dichiarazione non viene resa contestualmente si potrà presentare con un atto integrativo successivamente, fino alla emissione del decreto di trasferimento da parte del Tribunale.
Tuttavia l'stanza non avrà alcun valore e il bonus prima casa non potrà essere accordato se la dichiarazione avverrà dopo la registrazione del decreto di trasferimento presso l’Agenzia delle Entrate. Quindi, per poter usufruire dei benefici “prima casa” quando si compra casa all'asta, requisito essenziale è che la richiesta di avvalersi del beneficio venga effettuata presso l’Agenzia delle Entrate, prima della registrazione del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale.