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Pubblicato il 06/02/2020
La divisione giudiziale è uno dei tre tipi di divisione ereditaria, che può essere consensuale, testamentaria o giudiziale.
Per divisione giudiziale si intende lo scioglimento della comunione che interviene in esito ad un procedimento civile intrapreso da uno o più eredi, in quanto non si è raggiunto un accordo tra gli stessi.
Si differenzia dalle altre divisioni ereditarie perché, come indica l’aggettivo “giudiziale”, presuppone l’intervento del Giudice, ovvero per dare inizio al giudizio di divisione ereditaria è necessario convocare tutti gli eredi davanti al Giudice.
Questa convocazione viene effettuata dal soggetto stesso che richiede la divisione con l’atto di citazione, cioè l’atto introduttivo del giudizio, nel quale sono esposte le ragioni per le quali desidera convocare gli altri eredi davanti al Giudice. L’atto di citazione deve esser consegnato a tutti gli eredi almeno 90 giorni prima della data fissata per l’udienza.
Il Giudice, ai fini di una corretta stesura del progetto di divisione, si rivolge a consulenti tecnici in grado di valutare la situazione ereditaria. Sulla base degli elementi emersi anche grazie all’intervento dei tecnici, il Giudice formula quindi la decisione, ovvero il progetto di divisione.
Il progetto di divisione viene quindi proposto alle parti; se non ci sono contestazioni esso viene eseguito; se ci sono contestazioni viene chiamato a decidere il Collegio, vale a dire l’organo che giudica le decisioni prese dai singoli Giudici.
Può darsi che il bene oggetto della comunione non sia agevolmente divisibile e si renda dunque necessaria la sua vendita in modo che il ricavato della stessa sia distribuito tra tutti gli eredi: se la vendita ha ad oggetto beni mobili, il Giudice procede secondo le norme della vendita nell’espropriazione mobiliare presso il debitore; se la vendita ha ad oggetto beni immobili, il Giudice provvede secondo le norme della vendita con incanto nelle espropriazioni immobiliari.