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Pubblicato il 16/10/2019
Visitare gli immobili prima di procedere all’acquisto è un’ottima abitudine.
In sede di visita è possibile verificare direttamente le condizioni dell’immobile in asta; a volte può capitare che la perizia tecnica allegata al fascicolo dell’esecuzione rappresenti uno stato dell’immobile non più attuale. Ciò accade, per esempio, quando dalla data della perizia a quella dell’effettiva vendita sia passato un considerevole lasso di tempo.
La legge prevede che il Custode consenta e incentivi le visite del bene posto in vendita, tenendo quindi un comportamento attivo, propositivo, mirato a fornire all’interessato un’informazione completa ed esaustiva. Laddove questo non si verificasse, il Giudice preposto dovrebbe essere informato.
La visita degli immobili staggiti è regolamentata dall’art. 560 del Codice di Procedura Civile, ai sensi del quale il Giudice, con l’ordinanza di vendita, stabilisce le modalità con cui il Custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita, ed il debitore deve consentire, in accordo con il Custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. La norma, pertanto, da un lato riconosce al potenziale acquirente un vero e proprio diritto di visita, e dall’altro impone al Custode il compito di adoperarsi affinché questo diritto possa essere esplicato.
Il soggetto interessato a visionare un immobile deve inoltrare la richiesta esclusivamente attraverso il PVP. Nel dettaglio, su ogni scheda pubblicata sul PVP è presente la funzione “PRENOTA VISITA IMMOBILE”. La richiesta verrà inoltrata al Custode nominato dal Giudice, il quale entro quindici giorni dovrà consentire al richiedente di esaminare i beni in vendita.