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Pubblicato il 17/09/2019
La pubblicità dell’avviso e dell’ordinanza di vendita rappresenta, nell’espropriazione immobiliare, il momento di esternazione delle operazioni di vendita e di loro comunicazione ad un indifferenziato numero di persone, con lo scopo di intercettare il “mercato” e la domanda di acquisto.
Ad oggi il sistema pubblicitario delle vendite pubbliche avviene necessariamente per via telematica mediante pubblicazione di tutti i dati che possono interessare il pubblico sul portale del Ministero della Giustizia in un’area pubblica denominata Portale delle Vendite Pubbliche, nonché in appositi siti internet privati, come ad es. www.astegiudiziarie.it.
Ci possono essere anche altre forme di pubblicità legale, se previste nell’Ordinanza del Giudice, come ad esempio la pubblicazione su quotidiani o riviste, l’affissione di manifesti, il volantinaggio…
Inizialmente la pubblicità legale delle aste si effettuava tramite il “Foglio Annunzi Legali”, un periodico informativo emanato per portare a conoscenza la popolazione di un determinato atto, quindi anche per dare pubblica notizia dell’asta.
Per risalire agli albori della pubblicità online delle aste occorre andare indietro di parecchi anni, fino al 1995. L’allora Giudice Fallimentare del Tribunale di Livorno accolse la proposta di pubblicazione su internet della vendita di un grande complesso in zona franca a Livorno di potenziale interesse internazionale, incardinata in una procedura concorsuale. Fu pertanto creata la prima infrastruttura tecnica operativa sulla rete internet che ha consentito in data 12 dicembre 1995 la pubblicazione della prima procedura giudiziaria su internet. Grazie a quell’idea, rivelatasi assolutamente vincente, nasce e si sviluppa la cultura delle aste ed il pubblico inizia ad approcciarsi a questo mondo.
Dopo due anni nasce astegiudiziarie.it, il primo portale specializzato nell’effettuazione della pubblicità legale giudiziaria online.
Con l’abolizione del “Foglio Annunzi Legali”, avvenuta nel 2002 con la legge Bassanini, non esistono più strumenti ufficiali di pubblicità giudiziaria: viene a mancare uno strumento formale per adempiere alla comunicazione della pubblicità.
Nel 2005, in un pacchetto complessivo di riforma del Codice di Procedura Civile e quindi delle esecuzioni, la pubblicazione su internet diventa obbligatoria e nel 2009 ufficiale, con l’istituzione dell’elenco ufficiale di società e portali autorizzati: il portale www.astegiudiarie.it, precursore del progetto, ottiene l’iscrizione al primo posto per tutti i distretti di Corte di Appello.
A far data dal febbraio 2018, diviene obbligatoria la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, il sito web istituito dal Ministero della Giustizia su cui sono destinate ad essere pubblicate tutte le vendite dei beni delle procedure esecutive e concorsuali, nonché degli altri procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista dalla Legge.
Il PVP, in particolare, è destinato a sostituire la pubblicità mediante affissione per tre giorni consecutivi nell’albo dell’ufficio giudiziario in cui la vendita si svolge, adempimento del tutto formale e sostanzialmente inutile.
Rimane ferma la pubblicazione dell’avviso (unitamente a copia dell’Ordinanza del Giudice e della relazione di stima) sui siti internet privati individuati nell’ordinanza di delega, da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.
Sempre in tema di adempimenti pubblicitari, può del pari osservarsi che le modifiche apportate all’art.490 c.p.c. (3° comma) hanno reso facoltativa la pubblicazione dell’avviso di vendita sulla stampa cartacea, la quale può essere disposta d’ufficio dal giudice dell’esecuzione o su istanza del creditore.