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Pubblicato il 09/09/2019
Se ci si è aggiudicati un’asta bisognerà versare il saldo entro un termine perentorio stabilito.
Per il trasferimento della proprietà dell’immobile non deve essere pagata alcuna spesa notarile, essendo l’immobile trasferito con il decreto di trasferimento emanato dal Giudice del Tribunale che ha indetto l’asta.
L’acquisto di un immobile nelle vendite giudiziarie è però soggetto, come in tutte le compravendite immobiliari, alle imposte indirette (imposta sul valore aggiunto o imposta di registro, imposte ipotecarie e imposte catastali) che si applicano in maniera proporzionale sul prezzo di aggiudicazione dell’immobile, con l’applicazione dei benefici per la prima casa se l’acquirente è nelle condizioni richieste dalla legge.
Se non si ha a disposizione la cifra per il pagamento del prezzo, è possibile ricorrere a un mutuo, che la banca potrà erogare nei tempi stabiliti dall’asta. Per ottenere il mutuo sarà necessario presentare all’istituto di credito, oltre alla situazione reddituale personale, il bando di partecipazione all’asta, la perizia del consulente tecnico e l’eventuale relazione notarile preliminare. Qualora il prezzo pagato dall’aggiudicatario sia maggiore del debito per il quale si procede, all’esecutato sarà versata la parte eccedente del prezzo.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non proceda al versamento del prezzo, si avrà l’inadempienza dell’aggiudicatario. L’inadempienza dell’aggiudicatario è disciplinata dall’art. 587 del Codice di Procedura Civile, secondo cui il Giudice dell’esecuzione dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.