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Pubblicato il 02/09/2019
Il decreto di trasferimento è il provvedimento giudiziale con il quale il Giudice dell’esecuzione trasferisce in favore dell’aggiudicatario la proprietà del bene immobile oggetto di aggiudicazione.
Esso è un atto pubblico in quanto viene emesso dal Giudice dell’esecuzione nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali e, per espressa previsione normativa, rimane di esclusiva competenza del Giudice stesso anche se la bozza del decreto deve essere predisposta dal Professionista delegato e trasmessa al Giudice non appena viene versato dall’aggiudicatario il saldo prezzo.
Con il decreto di trasferimento, il Giudice ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie precedenti e di quelle eventualmente successive, previo aggiornamento delle formalità pregiudizievoli esistenti sull’immobile.
Contenuto del decreto:
• l’indicazione precisa delle parti ossia i dati identificativi dell’aggiudicatario e del debitore
• l’indicazione esatta dell’immobile di cui viene trasferita la proprietà specificandone gli estremi catastali che lo identificano e la descrizione dell’immobile
• l’ordine del giudice, rivolto al conservatore dei pubblici registri, di cancellare tutte le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie precedenti
• l’ordine di rendere pubblico il trasferimento dell’immobile a nome dell’aggiudicatario