Accedi o registrati
Oppure
Accedi
Aggiornato il 13/01/2023
Il Custode giudiziario è colui che, nella qualità di ausiliario del Giudice, ha il dovere, tra gli altri, di gestire le visite all’immobile su cui esercita la custodia.
La visita degli immobili staggiti è regolamentata dall’art. 560 del Codice di Procedura Civile, ai sensi del quale il Giudice, con l’ordinanza di vendita, stabilisce le modalità con cui il Custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita, ed il debitore deve consentire, in accordo con il Custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. La norma, pertanto, da un lato riconosce al potenziale acquirente un vero e proprio diritto di visita, e dall’altro impone al Custode il compito di adoperarsi affinché questo diritto possa essere esplicato.
La visita dell’immobile è funzionale allo svolgimento di una attività giurisdizionale, e dunque non può essere impedita. Non è previsto che l’occupante dell’immobile pignorato possa impedire l’esercizio del diritto di visita dell’immobile da parte dell’interessato, né che il Custode si rifiuti di esercitare l’incarico ricevuto dal Giudice. Il Giudice può ordinare la liberazione dell'immobile pignorato, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti.