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Il decreto di trasferimento nelle aste giudiziarie

Pubblicato il 22/06/2022

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Il decreto di trasferimento è un atto fondamentale delle procedure esecutive, perché sancisce il trasferimento in favore dell’aggiudicatario della proprietà del bene immobile oggetto di aggiudicazione.

Esso è un atto pubblico in quanto viene emesso dal Giudice dell’esecuzione nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali e, per espressa previsione normativa, rimane di esclusiva competenza del Giudice stesso anche se la bozza del decreto deve essere predisposta dal Professionista delegato e trasmessa al Giudice non appena viene versato dall’aggiudicatario il saldo prezzo.

Con il decreto di trasferimento, il Giudice ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie precedenti e di quelle eventualmente successive, previo aggiornamento delle formalità pregiudizievoli esistenti sull’immobile.

Contenuto del decreto:

• l’indicazione precisa delle parti ossia i dati identificativi dell’aggiudicatario e del debitore

• l’indicazione esatta dell’immobile di cui viene trasferita la proprietà specificandone gli estremi catastali che lo identificano e la descrizione dell’immobile

• l’ordine del giudice, rivolto al conservatore dei pubblici registri, di cancellare tutte le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie precedenti

• l’ordine di rendere pubblico il trasferimento dell’immobile a nome dell’aggiudicatario

Il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo a favore dell’acquirente che, divenuto titolare del diritto trasferito, può avvalersi del provvedimento per ottenere la disponibilità materiale dell’immobile e quindi le chiavi dello stesso; il decreto di trasferimento equivale al rogito notarile; infatti, con tale provvedimento il diritto di proprietà sul bene viene trasferito all’acquirente e contestualmente viene ordinato al debitore di lasciare l’immobile.

Affinché il decreto di trasferimento abbia valore giuridico non è sufficiente che venga emesso ma si dovrà provvedere al deposito in cancelleria dello stesso. La liberazione dell’immobile avviene a cura del custode.