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Il fallimento - 1a parte

Pubblicato il 19/01/2021

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Il fallimento è una procedura concorsuale giudiziaria (processo espropriativo speciale), il cui fine è quello di ripartire il patrimonio di un imprenditore, che svolge attività commerciale in stato d'insolvenza, tra tutti i suoi creditori secondo criteri ispirati alla parità di trattamento.

 L’istituto del “fallimento”, disciplinato dal R.D. n. 267/1942, nel corso degli anni ha subito profonde modifiche, nell’ottica di garantire (per quanto possibile) la conservazione dell’impresa come complesso economico, nonché la semplificazione e l’accelerazione delle procedure.

Nel gennaio 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che introduce nell'ordinamento italiano il "Codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza". Tale codice ridisegna in maniera sostanziale la Legge Fallimentare, con la finalità di sostenere le aziende in difficoltà mediante la promozione di un comportamento anticipativo della crisi, al fine di prevenire lo stato di insolvenza. L'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, è stata recentemente differita al 1° settembre 2021.

La procedura fallimentare nei confronti di un imprenditore, secondo la legge fallimentare, può essere aperta solo se sussistono due presupposti: uno soggettivo e l’altro oggettivo. 

Presupposto soggettivo: sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, ma anche le imprese bancarie e assicurative, ovvero le società di intermediazione mobiliare che sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa (art. 2 Legge Fallimentare).

Presupposto oggettivo: è soggetto al fallimento l’imprenditore che si trova in uno stato di insolvenza, ovvero nell’impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Trattasi di uno stato di difficoltà non temporanea che impedisce di assolvere a tutte le scadenza dovute.

A questi presupposti si aggiunge un ulteriore limite previsto dall’art. 1, comma 2, della legge fallimentare. Non è soggetto al fallimento l’imprenditore che sia in grado di dimostrare il possesso congiunto di tre requisiti: 

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Il superamento anche di uno di questi requisiti espone l’imprenditore al fallimento.

Inoltre, non si può far luogo al fallimento, se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, è inferiore complessivamente a trentamila euro (art. 15, ultimo comma, legge fallimentare).

Il fallimento può essere richiesto da tre soggetti: dallo stesso debitore, da uno o più creditori o dal pubblico ministero. 

L'istanza di fallimento deve rivestire la forma del ricorso e deve contenere le prove a sostegno della richiesta e la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per la dichiarazione di fallimento. Al ricorso deve essere allegata tutta la documentazione necessaria affinché il Tribunale possa desumere lo stato di insolvenza in cui versa l’imprenditore.

Competente a decidere sul ricorso per la dichiarazione di fallimento è il Tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza (art. 9 legge fallimentare).

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al Tribunale in composizione collegiale territorialmente competente, con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Verificate le condizioni previste dalla legge, il Tribunale in composizione collegiale emette la sentenza che dichiara il fallimento, oppure rigetta l’istanza con apposito decreto. Con la sentenza si apre la procedura fallimentare in capo all’imprenditore/debitore; a questo punto sono nominati il Giudice delegato (che vigila e controlla sulla regolarità delle procedure) e il Curatore fallimentare (che amministra il patrimonio fallimentare portando a compimento le necessarie operazioni).