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L’ordinanza di vendita

Pubblicato il 27/10/2020

ordinanza di vendita

In sede di udienza il Giudice sente le parti e, dopo aver ricevuto la stima, preventivamente redatta da un esperto incaricato dal Tribunale, che attesti il valore effettivo dell’immobile sul mercato, procede con l’applicazione delle disposizioni di vendita emanando l’ordinanza di vendita.

Il Giudice provvede a fissare un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto.

Stabilisce quindi le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, la suddivisione in uno o più lotti, il prezzo base, l’offerta minima, le modalità del deposito, fissando al giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione offerta, l'udienza per la deliberazione sulle offerte e per l’eventuale gara tra gli offerenti.

Il Giudice stabilisce poi, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

L’ordinanza di vendita stabilisce quindi il dettaglio delle regole della fase liquidatoria della procedura di esecuzione immobiliare: su tali basi, il professionista delegato curerà tutte le incombenze inerenti la collocazione del bene sul mercato: dalla determinazione del valore dell’immobile, fino alla predisposizione del decreto di trasferimento che segue l’aggiudicazione.

L’ordinanza è, solo in alcuni casi, revocabile o modificabile fin quando non sia stata eseguita, ma senza che si verifichi una modifica o una revoca, tutte le prescrizioni in essa contenute devono d’essere  rigorosamente rispettate, poiché, qualora siano disattese, si verifica l’invalidità degli atti esecutivi posteriori, quindi anche dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento.  

La fase della vendita vera e propria quindi, nel contesto delle espropriazioni immobiliari, è racchiusa tra l’emissione dell’ordinanza di vendita, che scandisce tempi e modalità della vendita, e la pronuncia del decreto di trasferimento del bene, a seguito dell’aggiudicazione dello stesso.