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Il passaggio di proprietà nelle aste immobiliari

Pubblicato il 10/06/2020

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Il passaggio di proprietà nelle aste immobiliari è abbastanza complesso e necessita di alcune precisazioni relative a:


  • spese di trasferimento dell’immobile all’asta: l’acquisto di un immobile nelle vendite giudiziarie è soggetto, come in tutte le compravendite immobiliari, alle imposte indirette (imposta sul valore aggiunto o imposta di registro, imposte ipotecarie e imposte catastali) che si applicano in maniera proporzionale sul prezzo di aggiudicazione dell’immobile, con l’applicazione dei benefici per la prima casa se l’acquirente gode dei suddetti benefici. A seguito dell'aggiudicazione del bene, il professionista delegato deve inviare una comunicazione all'aggiudicatario con la quale indica: il prezzo di aggiudicazione, la cauzione versata, l'importo da versare per portare alla firma del Giudice il decreto di trasferimento, comprensivo di saldo prezzo, imposte di registro, ipotecaria e catastale ed eventualmente IVA, le ulteriori spese a carico dell'aggiudicatario, la quota di compenso a carico dell'aggiudicatario relativo alla fase di trasferimento della proprietà, il termine per il versamento, l'Istituto di Credito, l'intestazione del conto corrente, il numero di conto e IBAN ove effettuare il versamento
  • trascrizioni dei pignoramenti: avvenuto il versamento del prezzo, comprensivo delle spese e imposte, il professionista delegato predispone la bozza del decreto di trasferimento e la trasmette, assieme al fascicolo, al Giudice per la sottoscrizione. Il professionista delegato provvede poi alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal Giudice
  • consegna chiavi casa all’asta: il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo a favore dell’acquirente che, divenuto titolare del diritto trasferito, può avvalersi del provvedimento per ottenere la disponibilità materiale dell’immobile e quindi le chiavi dello stesso; il decreto di trasferimento equivale al rogito notarile, infatti con tale provvedimento il diritto di proprietà sul bene viene trasferito all’acquirente e contestualmente viene ordinato al debitore di lasciare l’immobile
  • cosa fare dopo il decreto di trasferimento: affinché il decreto di trasferimento abbia valore giuridico non è sufficiente che venga emesso ma si dovrà provvedere al deposito in cancelleria dello stesso. La liberazione dell’immobile avviene a cura del custode, esonerando perciò l'aggiudicatario anche da ulteriori spese; quindi l'investitura del custode termina solo nel momento in cui avviene la liberazione dell’immobile.