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Obbligatorietà del Portale delle Vendite Pubbliche

Pubblicato il 03/04/2018

Obbligatorietà Portale Vendite Pubbliche

Il Portale delle Vendite Pubbliche è un sito web istituito dal Ministero della Giustizia su cui sono destinate ad essere pubblicate tutte le vendite dei beni delle procedure esecutive e concorsuali, nonché degli altri procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista dalla Legge, in base al comma 1 dell’art. 490 c.p.c che introduce il nuovo obbligo in sostituzione dell’affissione all’albo dell’ufficio giudiziario.

E’ stato previsto che l’utilizzo obbligatorio del portale delle vendite pubbliche si attui decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche ai sensi dell’art. 161-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Considerato che in data 20 gennaio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato di adozione delle specifiche tecniche relative alla modalità di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche (G.U. Serie Generale n.16 del 20-1-2018), la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è divenuta obbligatoria per tutti gli avvisi di vendita per cui non sia stata effettuata l’affissione all’albo entro il 18 febbraio 2018. Pertanto la pubblicazione sul PVP sostituisce l’affissione all’albo giudiziario a far data dal 19 febbraio 2018.

Il comma 2 dello stesso art. 490 c.p.c., dispone che per i beni immobili e per i beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro, sia comunque effettuata obbligatoriamente la pubblicazione dell’avviso di vendita, dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima, anche in appositi siti internet di pubblicità autorizzati dal Ministero.

www.astegiudiziarie.it, con PDG del 21/07/2009, è iscritto al n. 1 dell’elenco ministeriale dei siti internet autorizzati alla pubblicità delle aste giudiziarie, ovvero gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31/10/2006, per tutti i distretti di Corte d’Appello italiani.

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