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La richiesta dei servizi messi a disposizione da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. può essere effettuata da un qualsiasi professionista incaricato dal Giudice, utilizzando l’apposita piattaforma "Richiesta online dei servizi", accessibile all’interno dell’Area Riservata ai professionisti di www.astegiudiziarie.it e www.astetelematiche.it, avendo cura di compilare i dati richiesti e caricare la documentazione da pubblicare.
ACCEDI ALLA PIATTAFORMA ONLINE "RICHIESTA DI SERVIZI"
L’utilizzo di questa modalità di richiesta permette di ottimizzare i tempi e l’iter di svolgimento dei servizi.
Nello specifico viene garantita al professionista:
Inoltre in caso di successiva richiesta di servizi, il sistema garantisce il recupero di tutti i dati e documenti relativi alla richiesta precedente, permettendo di velocizzare la nuova richiesta.
L’accesso all’area riservata avviene tramite delle credenziali personali, univoche per l’accesso a tutti i portali di titolarità della Società (www.astegiudiziarie.it, www.astetelematiche.it, www.procedure.it).
Ove non si sia in possesso delle credenziali personali, è possibile registrarsi all’area riservata seguendo i seguenti passaggi:
Il sistema verificherà automaticamente che il codice fiscale contenuto nel certificato di firma sia identico al codice fiscale dichiarato in sede di registrazione e laddove il controllo abbia esito positivo, indirizzerà automaticamente il professionista alla pagina di impostazione password ed all'accesso all’area riservata.
In alternativa la richiesta di servizi può essere effettuata via email all’indirizzo pubblicazione@astegiudiziarie.it, allegando la documentazione da pubblicare ed il “modulo di richiesta servizi” in formato PDF o WORD, compilato in ogni sua parte.
Scarica il Modulo di Richiesta Servizi (DOCX) Scarica il Modulo di Richiesta Servizi (PDF)
Ove tale modalità sia prevista in ordinanza, è anche possibile la consegna a mano al personale della Società presente in Tribunale del “modulo di richiesta servizi” compilato in ogni sua parte.
E’ essenziale rispettare il termine previsto in ordinanza per l’invio della richiesta di servizi ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.
A partire da febbraio 2018, in base alle specifiche tecniche che regolano le modalità di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche (cd. PVP) del Ministero della Giustizia, tra le funzionalità del PVP è incluso anche il monitoraggio delle pubblicazioni effettuate sui siti internet di pubblicità previsti al comma 2 dell’art. 490 c.p.c.
Ai fini del corretto monitoraggio, è necessario che venga avviata preventivamente la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche rispetto a quella su www.astegiudiziarie.it e che, nel corso dell’inserimento dell’inserzione sul Portale delle Vendite Pubbliche, allo step 5 “Siti pubblicità/Gestori Vendite” venga selezionato www.astegiudiziarie.it nell’elenco dei siti di pubblicità autorizzati su cui deve essere effettuata la pubblicità.
La Società, in base alle specifiche tecniche ministeriali, dovrà obbligatoriamente attendere il flusso dati dal Portale delle Vendite Pubbliche (che non contiene la documentazione pubblicata) inviato subito dopo l’avvio della pubblicità sul PVP, per dar corso alla lavorazione della richiesta dei servizi.
Si precisa che il suddetto flusso dati ricevuto dal PVP non potrà essere alterato e che i documenti sono prodotti e trasmessi dal professionista in conformità delle normative vigenti.
Per consentire i corretti tempi di lavorazione, qualora la pubblicità sul PVP venga svolta dal professionista, è indispensabile che:
Laddove la documentazione sia conforme, la pubblicazione su www.astegiudiziarie.it viene svolta a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del materiale e comunque entro il termine ultimo per l’avvio della pubblicità previsto in ordinanza.
Nel caso in cui vengano richiesti anche ulteriori servizi di pubblicità rispetto alla pubblicazione su www.astegiudiziarie.it (es. pubblicità di un annuncio sulle testate cartacee, invio o distribuzione di missive contenenti l’avviso di vendita, pubblicità sui portali immobiliari privati, affissione manifesti, ecc.) le tempistiche di svolgimento dei servizi possono essere diverse in base alle necessità dei vari fornitori di servizi.
Al momento dell’effettuazione dei servizi, il richiedente riceve via email un "certificato di pubblicazione" comprovante l'avvenuta pubblicità, che è sempre consultabile anche all’interno dell’area riservata del professionista richiedente su www.astegiudiziarie.it.
In ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 febbraio 2008 (G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008), il professionista incaricato degli adempimenti pubblicitari deve trasmettere la documentazione preventivamente epurata delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla Legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso, in modo che gli stessi possano essere legittimamente utilizzati ai fini della pubblicazione.
In particolare, nella perizia di stima non devono essere presenti nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data di morte, luogo e data di matrimonio e/o divorzio, residenza, domicilio, codice fiscale, razza, religione, tendenze sessuali e politiche per le persone fisiche; denominazione della ditta, sede, codice fiscale e partita IVA legale rappresentante o amministratore per le persone giuridiche) dei soggetti di seguito indicati:
Relativamente alle fotografie, è opportuno che non contengano espliciti e diretti riferimenti alle persone fisiche, oppure alle cose mobili dalle quali sia possibile risalire con sicurezza alla esatta identità dell’esecutato(targhe, fotografie, ecc.).E’ inoltre opportuno evitare l’invio di immagini dei beni pignorati in formato panoramico, al fine di assicurare che sia inquadrato sempre ed esclusivamente il bene pignorato e di evitare confusione con immobili di terzi.
Per ogni ulteriore informazione si consiglia di consultare il testo integrale del provvedimento, disponibile anche su internet alla pagina http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1490838